IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008,  n.  133  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo, la semplificazione, la competitivita',  la  stabilizzazione
della  finanza  pubblica  e  la  perequazione   tributaria,   ed   in
particolare  l'art.  66  che  disciplina  il  turn  over  di   alcune
amministrazioni tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della
predetta legge n. 296 del 2006; 
  Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n.  296  del  2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di  polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie,  incluse  le
agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti  pubblici
di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed, in particolare,  l'art.  14,
comma 6 che dispone che, a decorrere  dal  2012,  le  assunzioni  dei
segretari comunali e provinciali siano autorizzate con  le  modalita'
di cui al sopra richiamato art. 66, comma 10,  del  decreto-legge  n.
112 del 2008, per un numero di unita' non superiore all'80 per  cento
di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e  9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le  modalita'  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto l'art. 97 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali»
che prevede l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni provincia,  di
avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per  la
gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali,  iscritto
all'apposito albo  previsto  dal  successivo  art.  98  dello  stesso
decreto; 
  Considerato  che,  in  forza  della   specificita'   dello   status
giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con  il
Ministero  dell'interno  -  ex  Agenzia  autonoma  per  la   gestione
dell'albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  (AGES),  che  si
instaura con la prima nomina  e  la  conseguente  presa  di  servizio
presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto  di
dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi',
l'obbligo di erogazione del trattamento economico; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, ed in particolare l'art. 9, comma 31, il quale  stabilisce
che, al fine di agevolare il  processo  di  riduzione  degli  assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto medesimo «fermo  il  rispetto  delle
condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a  10  dell'art.
72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti  in
servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti
esclusivamente nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali  consentite
dalla legislazione vigente in base alle cessazioni  del  personale  e
con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie»; 
  Visto  l'art.  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
che  introduce  nuove  disposizioni  con  riguardo   ai   trattamenti
pensionistici; 
  Vista la circolare n. 2 dell'8  marzo  2012  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, registrata dalla Corte
dei conti il 18 maggio 2012 Reg. n. 4 -  Foglio  n.  313,  avente  ad
oggetto «decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in  legge  n.  214
del 2011, c.d. "Decreto salva Italia" - art. 24 - limiti massimi  per
la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto l'art. 55 del  CCNL  dei  segretari  comunali  e  provinciali
sottoscritto il 16 maggio 2001, ai sensi del quale «Il segretario  il
cui rapporto di lavoro si sia interrotto per  effetto  di  dimissioni
puo' richiedere all'Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla data  delle
dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In  caso
di accoglimento della richiesta, il segretario e'  ricollocato  nella
medesima fascia professionale posseduta al momento delle  dimissioni.
[..] la ricostituzione del rapporto di  lavoro  e'  subordinata  alla
disponibilita' del corrispondente posto nel numero complessivo  degli
iscritti all'albo»; 
  Visto l'art. 7, comma 31-ter, del predetto decreto-legge n. 78  del
2010 che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali,  istituita  dall'art.  102  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
stabilisce che il Ministero dell'interno succeda a titolo  universale
alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi  in
servizio,  comprensive  del  fondo  di  cassa,  siano  trasferite  al
Ministero medesimo; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno -  ex  AGES,  in  data  27
luglio 2011, n.  1228,  concernente,  tra  l'altro,  la  richiesta  a
trattenere in servizio n. 13 segretari che hanno  presentato  istanza
di permanenza in servizio oltre il 65° anno d'eta'; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno  -  ex  AGES,  in  data  9
novembre 2011, n. 54828, concernente la richiesta al trattenimento in
servizio di ulteriori 8 segretari comunali e provinciali oltre il 65°
anno di eta'; 
  Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica, in data  20
dicembre 2011, n. 60859,  con  la  quale,  alla  luce  delle  novita'
normative intervenute in materia previdenziale, e' stata  chiesta  al
Ministero  dell'interno  -  ex  AGES  conferma  delle  richieste   di
trattenimento in servizio; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES in data 21 marzo
2012, n. 14001, con la quale si confermano soltanto n. 19 delle n. 21
richieste di trattenimento in servizio avanzate  con  le  note  sopra
citate; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES in data 15 marzo
2012, n. 13008, con la quale si trasmette il  decreto  del  14  marzo
2012, n. 12847, del Presidente dell'Unita' di missione, afferente  la
richiesta al Dipartimento della  funzione  pubblica  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze  di  ricostituzione  del  rapporto  di
lavoro del dott. Claudio Brambilla, nato a Desio  (MB)  il  9  aprile
1949, e collocato a riposo a decorrere dal 1° maggio 2011; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno  -  ex  AGES  in  data  19
luglio 2012, n. 33464, con la quale si trasmette il  decreto  del  19
luglio 2012,  n.  33384,  del  Presidente  dell'Unita'  di  missione,
afferente la richiesta al Dipartimento della funzione pubblica  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di  ricostituzione   del
rapporto di lavoro del dott. Giuseppe Basile, nato ad Atessa (Chieti)
il 23 febbraio 1970, e cancellato dall'albo nazionale  dei  segretari
comunali e provinciali a decorrere dal 15 giugno 2012; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno  -  ex  AGES,  in  data  2
febbraio 2012, n. 6331, nonche' le comunicazioni sopra citate,  dalle
quali emerge  che:  alla  data  del  27  gennaio  2012  il  Ministero
dell'interno - ex AGES gestisce,  su  un  totale  di  n.  7.788  enti
locali, n. 4.305 sedi di segreteria, tra singole e  convenzionate,  e
che il numero dei segretari in servizio attivo e' di 3.507; 
  Considerato che con nota del 21 marzo 2012, n. 14001, il  Ministero
dell'interno - ex AGES ha comunicato che alla data del 19 marzo  2012
le sedi di segreteria vacanti risultavano essere  n.  901,  e  che  i
segretari in disponibilita' ammontavano a n. 116 unita'; 
  Visto l'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del
2000 secondo cui il numero complessivo degli  iscritti  all'albo  non
puo' essere superiore al numero dei comuni e delle  province  ridotto
del numero  delle  sedi  unificate,  maggiorato  di  una  percentuale
determinata  ogni  due  anni   dal   consiglio   di   amministrazione
dell'Agenzia e funzionale  all'esigenza  di  garantire  una  adeguata
opportunita' di scelta da parte  dei  sindaci  e  dei  presidenti  di
provincia; 
  Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica, in data  15
maggio 2012, n. 19391, con la quale, tra l'altro, e' stato  richiesto
al Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze il parere in
merito  alle  richieste  di  trattenimento  in   servizio   ed   alla
riammissione del dott. Claudio Brambilla; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze in data  18  luglio  2012,  n.  17861,  con  la  quale  viene
trasmessa la nota del Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello
Stato - IGOP del 4 giugno 2012, n. 49171, concernente,  tra  l'altro,
le  valutazioni  in  merito  ai  sopra  richiamati  trattenimenti  in
servizio; 
  Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica, in data  27
luglio  2012,  n.  31601,  con  la  quale  si  chiede  al   Ministero
dell'interno - ex  AGES  analitica  documentazione  che  consenta  di
verificare che ricorrono le  condizioni  previste  dal  nuovo  regime
assunzionale; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno  -  ex  AGES  in  data  29
agosto 2012, n. 39609, con la quale, nel confermare la  richiesta  di
19 trattenimenti in servizio, nonche' quella del dott. Brambilla,  si
comunica, fra l'altro, che nel corso del 2011 si sono  verificate  n.
212 cessazioni dal servizio e  n.  7  dimissioni  volontarie  e  che,
conseguentemente, il numero delle unita' assumibili, pari all'80  per
cento delle cessazioni, e' pari a n. 175; 
  Ritenuto di aderire alle richieste del Ministero dell'interno -  ex
AGES, che risultano coerenti con il fabbisogno di personale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, Presidente di  Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero  dell'interno  -  Agenzia  autonoma  per  la  gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e'  autorizzato
a trattenere in  servizio  n.  19  unita'  di  segretari  comunali  e
provinciali.